Congedo indennizzato per donne vittime di violenza - Parte 4 e 5
Il congedo è retribuito?
Per le giornate di congedo utilizzate nell’ambito dei percorsi di protezione e fuoriuscita dalla violenza, ti viene corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione.
Se il congedo è utilizzato ad ore, l’indennità è pagata la metà dell’indennità giornaliera, e sarà applicata direttamente nella tua busta paga dal/dalla datore/trice di lavoro.
L’indennità ti viene pagata direttamente dall'INPS (con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale) se sei:
- lavoratrice stagionale;
- operaia agricole (tranne nel caso in cui il datore di lavoro possa anticipare l’indennità alle lavoratrici a tempo indeterminato);
- lavoratrice dello spettacolo saltuarie o a termine;
- lavoratrice addetta ai servizi domestici e familiari (colf e badanti).
Alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata* è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione; non sarà pagata nessuna indennità.
* fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati
Cosa devi fare?
1) avvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, tranne per i casi in cui vi sia un’impossibilità oggettiva;
2) comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del congedo;
3) consegnare alla sede INPS territoriale, la certificazione relativa al percorso di protezione.
4) presentare la domanda INPS prima dell’inizio del congedo.
i punti 3 e 4 saranno approfonditi nel prossimo post.