La contraccezione di emergenza: un diritto delle donne
Da oggi vogliamo parlare della contraccezione di emergenza, un diritto delle donne ancora troppo spesso negato. Iniziamo con alcune informazioni su che cos'è la contraccezione di emergenza.
La contraccezione di emergenza (CE) è un intervento sanitario che ha lo scopo di evitare una gravidanza indesiderata dopo un rapporto sessuale non protetto (adeguatamente). Il termine “emergenza” sottolinea che questa forma di contraccezione deve rappresentare una misura occasionale e non sostituire un regolare metodo contraccettivo.
Può essere di due tipi:
1. Farmacologico (preparati ormonali): comunemente denominata “pillola del giorno dopo” o “pillola dei cinque giorni dopo”. Si tratta di una compressa da assumere il prima possibile, dopo un rapporto a rischio di gravidanza indesiderata e comunque non oltre 72 o 120 ore a seconda delle formulazioni ormonali. La CE farmacologica non protegge dalla gravidanza, qualora si verifichino altri rapporti a rischio durante lo stesso ciclo e non protegge da malattie sessualmente trasmissibili. In Italia vi sono tipologie: preparati orali progestinici contenenti levonorgestrel - Norlevo (ogni confezione contiene un’unica compressa) che devono essere assunti entro 72 ore dal rapporto non protetto; preparati orali contenenti ulipristal acetato - EllaOne (ogni confezione contiene un’unica compressa) che devono essere assunti entro 120 ore dal rapporto non protetto.
Considerando che l’efficacia dei farmaci è massima (95%) quando l’assunzione avviene nell’arco delle prime 24 ore, a parità di tempo trascorso dal rapporto, quella di EllaOne risulta 3 volte superiore a quella di Norlevo: prendendo “la pillola del giorno dopo” (levonorgestrel) entro le 24 ore, la probabilità di concepimento è di 25 su 1000, mentre l’utilizzo di Ellaone riduce le possibilità a 9 su 1000 (Raccomandazioni sull’utilizzo appropriato della contraccezione ormonale realizzato dalla Fondazione Confalonieri Ragonese su mandato SIGO, AOGOI, AGUI, agosto 2019).
Sebbene entrambe siano in grado di impedire la fecondazione nel caso in cui il rapporto fosse avvenuto prima l’ovulazione, solo la “pillola dei 5 giorni dopo” è in grado di intervenire posticipando l’ovulazione di alcuni giorni. Tuttavia, è importante ribadire la differenza tra la contraccezione di emergenza e le pillole abortive: né Norlevo né Ellaone possono agire se l’impianto è già avviato. In generale, “la pillola del giorno dopo” e la “pillola dei 5 giorni dopo” sono considerate prive di gravi controindicazioni, in quanto farmaci assunti occasionalmente.
2. Non farmacologico (dispositivo intrauterino - IUD Intra Uterine Device al rame): la “spirale” va inserita all'interno dell'utero dal/lla ginecologo/a; se l’inserimento avviene entro 48 ore dal rapporto non protetto, può evitare l’insorgenza del 99% delle gravidanze. Lo IUD agisce sia riducendo la motilità degli spermatozoi sia modificando il rivestimento interno dell’utero (endometrio), impedendo l’annidamento dell’ovulo fecondato. Segnaliamo che vi sono effetti collaterali che rendono tale metodo sconsigliabile alle donne giovani che non hanno ancora avuto gravidanze: l'inserimento è più doloroso, sono più frequenti crampi o infiammazioni/infezioni pelviche che potrebbero compromettere gravemente la fertilità della donna. Più in generale questo metodo presenta controindicazioni, quali infezioni degli organi genitali o forti infiammazioni del collo dell’utero, malformazioni dell'apparato genitale, tumori degli organi genitali, mestruazioni particolarmente abbondanti e/o dolorose.
Per quanto concerne l’accessibilità alla contraccezione di emergenza farmacologica, le determine dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) – 1 febbraio 2016 per Norlevo e 21 aprile 2015 per Ellaone – stabiliscono che:
per le maggiorenni (di età pari o superiore ai 18 anni) tali medicinali non sono soggetti a prescrizione medica;
per le minorenni invece i farmaci sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.
Èimportante ricordare che anche le giovanissime possono rivolgersi autonomamente ai Consultori familiari. Infatti, l’articolo 2 della legge n. 194/1978 afferma: «La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori».
La prossima settimana proseguiremo affrontando le criticità che limitano l'accesso a questo strumento che può risultare utile a molte donne.
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