Ufficiale il gratuito patrocinio per vittime di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking indipendentemente da reddito e situazione economica.
Con la prima sentenza del 2021, la Corte Costituzionale ha posto fine al dibattito relativo al gratuito patrocinio da parte dello Stato nei confronti delle vittime di reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking. Per le vittime di tali violenze, si legge nella sentenza, sarà garantito il gratuito patrocinio, indipendentemente da reddito e situazione economica.
La decisione della Consulta è stata richiesta in seguito ad un incidente di costituzionalità sollevato nei confronti dell’’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 115/2002 ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia’, il quale prevede il gratuito patrocinio, indipendentemente dal reddito, per le donne vittime dei reati elencati nel paragrafo precedente. Secondo il gip del tribunale di Tivoli, l’automatismo legislativo per cui la persona vittima di violenza di genere ha sempre diritto al gratuito patrocinio nonostante il suo reddito, comporterebbe una violazione del principio di eguaglianza sancito nella Costituzione (art. 3) e del principio di cui all’art. 24 (3) Cost (gratuito patrocinio ai non abbienti).
La sentenza della Consulta ha invece stabilito che l’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 115/2002 non è da ritenersi contrario alla Costituzione, in quanto il criterio che guida l’applicazione della norma “non è il reddito, ma la condizione di vulnerabilità” delle vittime, nella maggior parte donne. In questo senso, voler garantire il gratuito patrocinio indipendentemente dalla disponibilità economica della donna è indicatore della volontà di incoraggiare le denunce di tali reati, che proprio a causa della loro natura risultano molto difficili da affrontare e da riportare. Il fine della norma, dunque, consiste nel poter offrire “un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima” e nell’“incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità”. La Consulta, inoltre, riconoscendo come “nel nostro ordinamento giuridico, specialmente negli ultimi anni, è stato dato grande spazio a provvedimenti e misure tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale”, riafferma la “‘volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell’emersione e nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti”.
Un ulteriore aspetto affrontato dalla sentenza della Consulta ha riguardato l’interpretazione dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 115/2002 ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia’, come modificato nel 2013, il quale prevedeva la possibilità che tale sostegno venisse garantito. Dichiarare la possibilità del gratuito patrocinio, ma non affermarne la doverosità, ha dato vita a un dibattito interpretativo della norma, che è stata applicata in modi differenti. Infatti, come sottolinea la giudice di Nicola “alcuni magistrati richiedevano alle vittime di violenza di genere di dimostrare redditi entro i limiti fissati dal Testo unico ed altri, all’opposto, in adesione alla ratio della legge, ritenevano che l’ammissione fosse obbligatoria in quanto collegata soltanto al tipo di reato subito”.
Già nel 2017 e nel 2018 la Corte di Cassazione è intervenuta nel dibattito, affermando che la corretta lettura della norma consiste nel sottolineare l’obbligatorietà del gratuito patrocinio, indipendentemente dal reddito della vittima di violenza. Con la sentenza del 2021, tale obbligatorietà del gratuito patrocinio viene definitivamente sancita, sottolineando come tale valutazione sia “del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore”. Continua così infatti la giudice di Nicola: “la Corte Costituzionale ha interpretato univocamente la norma nel senso dell’automaticità e dell’obbligatorietà dell’ammissione al gratuito patrocinio: dove nel Testo unico viene scritto ‘può’ il giudice è tenuto a considerare un ‘deve’, un obbligo”.