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#ConvenzioneInPillole - LE RACCOMANDAZIONI

14 Maggio 2021

copertina Istanbul

Quali sono gli obiettivi della Convenzione di Istanbul?

Le raccomandazioni del GREVIO*

*Rapporto di Valutazione (di Base) del GREVIO
sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

(para 31)

Il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane a utilizzare lo stesso livello di dedizione in riferimento alla prevenzione, protezione, investigazione, punizione e offerta di strumenti riparativi per la violenza contro le donne, come previsto dal principio di dovuta diligenza sancito dall’Articolo 5 della Convenzione di Istanbul

(para 39)

Tenendo conto della necessità di relazionarsi in modo costruttivo e di considerare i punti di vista delle ONG di donne, ma anche di esperti ed esperte indipendenti ed accademici ed accademiche, nella fase di elaborazione di politiche e leggi sui diritti umani delle donne, l’uguaglianza di genere e la violenza contro le donne, il GREVIO sollecita le autorità italiane affinché:

a. proseguano i loro sforzi per elaborare e attuare efficacemente delle politiche di parità tra donne e uomini e di emancipazione delle donne;

b. garantiscano che tali sforzi non siano vanificati da politiche che sottovalutino o sminuiscano le disparità di genere e la violenza basata sul genere, non riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne come manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra donne e uomini;

c. integrino la dimensione di genere e la violenza basata sul genere nelle aree politiche rilevanti, come ad esempio le politiche sulle donne e le ragazze con disabilità;

d. Vaglino sistematicamente e in modo approfondito i progetti di legge e i provvedimenti in termini di potenziale impatto sui rapporti tra donne e uomini e sulla violenza basata sul genere, nonché la coerenza con le disposizioni della Convenzione di Istanbul.

 

Chi è tutelato della Convenzione di Istanbul?

Le raccomandazioni del GREVIO*

(para 27)

Il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane a:

a. rafforzare le misure per prevenire e combattere la violenza contro le donne che siano o possano essere vittime di discriminazione intersezionale, come le donne affette da disabilità, donne appartenenti a minoranze, donne delle comunità Rom, Sinti e Camminanti, donne migranti e richiedenti asilo, donne appartenenti alla comunità LGBTI, anziane, donne prostituite e donne che fanno abuso di droghe;

b. integrare le idee di queste donne nella progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, supportando, finanziando e collaborando strettamente con le ONG che rappresentano le donne;

c. porre al centro dell'attenzione le problematiche legate al genere nelle attività degli organi nazionali che si occupano della lotta alla discriminazione e all’interno dei programmi mirati alle specifiche esigenze di queste donne, anche sviluppando programmi speciali volti ad aprire con esse un dialogo propositivo;

d. consapevolizzare le vittime appartenenti a questi gruppi sui loro diritti e sulla possibilità di accedere a servizi di protezione e supporto;

e. sviluppare e migliorare l'accessibilità ai servizi di protezione e supporto per questi gruppi di donne;

f. supportare la ricerca e aggiungere degli specifici indicatori correlati a donne e ragazze, nella raccolta dei dati sulla violenza contro le donne che sono o potrebbero essere vittime di discriminazione intersezionale;

g. garantire l'effettiva attuazione dell'obbligo di diligenza per verificare in modo adeguato l’investigazione, la punizione e attuare gli strumenti riparativi a disposizione delle vittime appartenenti a questi gruppi di donne.

(para 141 (c))

garantire che l'erogazione del servizio presti particolare attenzione alle esigenze delle donne che sono o potrebbero essere vittime di discriminazione intersezionale e/o ai gruppi di vittime vulnerabili a causa di particolari circostanze, come ad esempio le vittime affette da disabilità.

(para 259)

Il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane ad adottare le misure necessarie, anche sotto forma di modifiche legislative, per: 

a. garantire che la legislazione in vigore e/o la sua applicazione consenta alle donne straniere di ottenere un permesso di soggiorno autonomo in caso di circostanze particolarmente difficili, tenendo conto che tali circostanze potrebbero comprendere l’essere vittime di forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul perpetrate e/o consentite dal coniuge o dal partner; 

b. garantire che le donne straniere vittime di violenze possano disporre di un permesso di soggiorno rinnovabile in uno dei due casi, o in entrambi, descritti al comma 3 dell’Articolo 59 della convenzione; 

c. garantire che le vittime di matrimonio forzato condotte in un altro Paese per celebrare il matrimonio e che, di conseguenza, hanno perso il proprio status di residente nel Paese in cui vivevano abitualmente, possano riacquisire tale status, come previsto dall’Articolo 59, comma 4 della convenzione.

Le raccomandazioni delle Associazioni di Donne**

**L'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Il Rapporto delle associazioni di donne 

p. 34

Sviluppare e attuare in collaborazione con le associazioni di donne esperte sul tema e dei Centri antiviolenza e case rifugio azioni di formazione specifiche per i servizi generali, comprese competenze per individuare le donne con disabilità, in particolare con disabilità intellettiva o con difficoltà maggiori di comunicazione, vittime di violenza domestica e di protezione per evitare la vittimizzazione secondaria.

p. 70 

È necessario e urgente garantire che sia riconosciuto alle donne migranti in situazione di violenza domestica un permesso di soggiorno autonomo da quello del maltrattante che assicuri protezione e sicurezza per il tempo necessario a uscire definitivamente dalla situazione di maltrattamento e a affrontarne in modo efficace le conseguenze sulla salute psico-fisica delle donne ed eventuali minori a carico

p. 75

È necessario garantire, in tutte le fasi dell’accoglienza, informazione completa e adeguata a tutte le donne, mirata ad incrementare la coscienza dei propri diritti, a comprendere le loro particolari vulnerabilità e a facilitare l’accesso ai servizi di cui necessitano in una logica di empowerment e perseguimento dell’autonomia

 

Prevenzione nella Convenzione di Istanbul

Le raccomandazioni del GREVIO*

(para 88)

Sulla base della Raccomandazione CM/Rec(2019)1 recentemente emessa dal Comitato dei Ministri nei confronti degli Stati Membri in materia di prevenzione e lotta al sessismo, il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane ad attuare misure propositive e durature per promuovere cambiamenti nei modelli sociali e culturali di comportamento sessista, specialmente di uomini e ragazzi, basati sull’idea di inferiorità delle donne. Tali misure dovrebbero comprendere, tra le altre cose: un investimento in un’infrastruttura pubblica globale, che funga da piattaforma per l’empowerment (rafforzamento del processo di autodeterminazione) delle donne e per la parità di genere; lo sviluppo di un sistema di politiche per favorire l’eliminazione del sessismo e degli stereotipi discriminanti basati sul genere; e offrire alle vittime di comportamenti sessisti adeguata riparazione , anche in ambito giuridico

(para 92)

Il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane a sostenere e proseguire il proprio impegno in termini di sensibilizzazione sul tema dell’antiviolenza. Dovrebbero essere sviluppate delle campagne mirate a livello nazionale e locale, che coinvolgano anche le organizzazioni territoriali e le organizzazioni specialistiche di donne, al fine di:

a. mettere in discussione gli atteggiamenti e gli stereotipi patriarcali che favoriscono l'accettazione della violenza e tendono colpevolizzare le donne;

b. sensibilizzare sul danno provocato ai bambini testimoni di violenza domestica;

c. affrontare tutte le manifestazioni di violenza contro le donne, in particolare quelle forme di violenza che spesso restano sommerse, come ad esempio la violenza sessuale e lo stupro, le mutilazioni genitali femminili e il matrimonio forzato;

d. trasmettere il messaggio che la violenza non deve essere tollerata per nessuna ragione al mondo, comprese le pratiche dannose che vengono spesso giustificate sulla base della religione, della tradizione o del cosiddetto onore;

e. raggiungere i gruppi vulnerabili di donne e ragazze e rispondere alle loro esigenze specifiche. Le misure da adottare tal fine dovrebbero promuovere una concezione della violenza contro le donne basata sui principi della Convenzione di Istanbul e tenere in considerazione le competenze e le conoscenze delle ONG specialistiche di donne.

(para 99)

Tenendo presente l'esigenza di seguire un approccio sensibile al genere nel sistema educativo, come indicato dalla Raccomandazione CM/Rec(2007)13 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri, sull’integrazione della dimensione di genere nell'ambito dell’istruzione, il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane a:

a. proseguire i propri sforzi nel mettere al centro dell'attenzione nel sistema educativo l’uguaglianza di genere e l’informazione sulla violenza basata sul genere in tutte le sue forme, compreso il matrimonio forzato e le mutilazioni genitali femminili, nonché i temi trattati dall’Articolo 14 della Convenzione di Istanbul, garantendo una diffusione capillare delle linee guida nazionali sull’educazione al rispetto in tutte le scuole e gli istituti di formazione professionale del Paese, introducendo l’obbligo di formazione iniziale e permanente per gli insegnanti e tutto il personale docente su questi temi;

b. sviluppare una serie di indicatori per misurare le capacità e le competenze degli alunni e delle alunne sui temi menzionati dall’Articolo 14 della Convenzione di Istanbul e in riferimento a tutte le forme di violenza basata sul genere contro le donne;

c. finalizzare e attuare le linee guida nazionali per l’educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva nelle scuole, come mezzo chiave per introdurre gli studenti e le studentesse ai temi del diritto, all’integrità fisica e della definizione di violenza sessuale di cui all’Articolo 36 della Convenzione di Istanbul.

(para 107) 

Il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane ad adottare misure, in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali e con i soggetti interessati, comprese le organizzazioni specialistiche di donne ed il mondo accademico, volte a:

a. Stabilire l’obbligo di formazione iniziale su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla Convenzione di Istanbul nell’ambito di tutti i percorsi di formazione professionale per operatori e operatrici del settore sanitario;

b. ampliare e rendere obbligatoria in orario di servizio la formazione continuativa per operatori e operatrici del settore sanitario, anche su come offrire cure adeguate alle vittime di Mutilazioni Genitali Femminili-MGF;

d. proseguire nell’intento di garantire che tutti i funzionari e le funzionarie delle forze dell’ordine che entrino in contatto con le vittime, ricevano formazione continuativa sulla violenza contro le donne, sottolineando l'esigenza di comprendere le dinamiche della. violenza ed il ruolo centrale delle forze dell’ordine nella ricerca delle prove per perseguire i reati di violenza;

e. ampliare le opportunità in orario di servizio di formazione iniziale e permanente per i e le componenti dell’autorità giudiziaria e degli operatori e operatrici del settore legale, affinché si occupino di tutte le forme di violenza contro le donne contemplate dalla Convenzione di Istanbul;

f. offrire una formazione professionale obbligatoria adatta ai professionisti e le professioniste del settore legale;

g. formare le altre figure professionali coinvolte nelle procedure decisionali giudiziarie, come gli e le assistenti sociali e gli e le psicologhe;

h. garantire che le figure professionali coinvolte nella valutazione dei casi di violenza contro donne migranti, come le forze dell’ordine, gli avvocati ed i servizi sociali, abbiano accesso ad una formazione in grado di migliorare la loro comprensione della violenza basata sul genere e la loro capacità di applicare in maniera efficace le leggi che consentono alle vittime di ottenere un permesso di soggiorno autonomo;

i. potenziare la formazione sulla individuazione precoce, la protezione e la segnalazione delle donne richiedenti asilo vittime di violenza basata sul genere, comprese le mutilazioni genitali femminili, per il personale che opera nelle strutture di prima accoglienza, negli hot-spot e nelle strutture di seconda accoglienza;

j. sviluppare uno standard nella formazione sulle procedure di determinazione dello status di rifugiata sensibili al genere e prevedere una formazione obbligatoria per i funzionari e le funzionarie operanti nel campo dell’immigrazione e delle richieste d’asilo;

h. monitorare e garantire l’efficace attuazione delle linee guida nazionali adottate per armonizzare e rendere sistematica la formazione. Oltre ad affrontare tutti i temi menzionati nell’Articolo 15 della Convenzione di Istanbul e tutte le forme di violenza da essa contemplate, la formazione da elaborare sulla base dei suddetti suggerimenti e proposte deve occuparsi di: (a) di programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento previsti dall’Art. 16 della Convenzione; (b) del diritto delle vittime a rimedi civili e al risarcimento da parte dell’autore della violenza e dello Stato, come previsto dagli Artt. 29 e 30 della Convenzione; (c) l'esigenza di riconoscere gli effetti nocivi della violenza sui bambini e garantire che si tenga conto della violenza nella definizione dei diritti di affidamento e di visita, come previsto dall’Art. 31 della Convenzione; (d) vietare la prassi per cui, nell’ambito dei procedimenti sulle forme di violenza contemplate dalla convenzione, le prove relative alla storia e al comportamento sessuale della vittima abbiano valore probatorio, come previsto dall’Art. 54 della convenzione; (e) agevolare l'accesso delle vittime alle misure di protezione durante i procedimenti giudiziari, data la natura traumatica della violenza basata sul genere e le esigenze particolari delle vittime in qualità di testimoni, come previsto dall’Art. 56 della Convenzione; e (f) evitare di essere eccessivamente esigenti nei confronti delle vittime e dei loro consulenti legali al momento di stabilire le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dall’Art. 57 della convenzione. Inoltre, andrebbe adottato un approccio improntato alla sicurezza e al rispetto per i diritti umani della vittima, in una prospettiva di uguaglianza di genere, che miri ad evitare la vittimizzazione secondaria e che metta in discussione i pregiudizi e gli stereotipi degli operatori che impediscono di offrire un supporto e una protezione efficaci alle donne vittime di violenza.

(para 117)

Tenendo conto dell'esigenza di integrare i programmi per gli autori di violenze nel ventaglio degli strumenti a disposizione delle istituzioni in risposta alla violenza contro le donne, il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane a:

a. promuovere l’adozione di standard minimi chiari da parte di tutti gli enti che svolgono programmi per gli autori di violenza domestica e garantire che vi sia una valutazione di tali programmi per determinare il loro impatto a breve e lungo termine, anche tramite lo sviluppo di statistiche sugli autori di violenza che vi hanno preso parte e mediante studi di risultato di stampo scientifico, conformemente ai principi della Convenzione di Istanbul e alle buone prassi riconosciute a livello nazionale e internazionale;

b. adottare misure per garantire che solo i programmi conformi alle disposizioni della Convenzione di Istanbul e delle buone prassi riconosciute a livello nazionale e internazionale ricevano finanziamenti pubblici;

c. aumentare il numero di programmi disponibili per gli autori di violenza domestica e autori di violenza sessuale, anche diversificando le fonti del loro finanziamento;

d. promuovere la partecipazione ai programmi degli autori di violenza tramite segnalazioni obbligatorie o volontarie, garantendo un’applicazione maggiormente uniforme dei meccanismi esistenti, volta a favorire il loro utilizzo e prendendo in esame la possibilità di consentire agli enti istituzionali di imporre agli autori di violenze l’obbligo di partecipare a tali programmi; garantendo al contempo che i programmi per autori di violenza rispettino il principio di responsabilità degli autori di violenza per gli atti di violenza, collaborando con i servizi specialistici di donne per garantire che le vittime siano adeguatamente informate e protette.

(para 122)

Considerando l’importante ruolo rivestito dai media nel plasmare l'atteggiamento nei confronti della condizione e del ruolo delle donne nella società e nel favorire un superamento della tolleranza verso la violenza contro le donne, il GREVIO esorta le autorità italiane a:

a. dare seguito agli sforzi intrapresi per attuare efficacemente le politiche e gestire i meccanismi di monitoraggio e reclamo volti a garantire il rispetto da parte dei media del principio di dignità umana ed a vietare qualsiasi tipo di discriminazione di genere, incitamento all’odio o violenza basata sul genere;

b. incentivare, supportare o diversamente promuovere lo sviluppo e il monitoraggio di standard di autoregolamentazione nella rappresentazione non stereotipata e non sessista delle donne nei media, anche per quanto riguarda la denuncia della violenza di cui sono state vittime. Per mettere in pratica questi suggerimenti e proposte, le autorità possono riferirsi allacRaccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2013)1 sulla parità di genere e i media.

(para 108) 

Il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane a proseguire il loro impegno volto a far sì che il settore lavorativo prevenga e combatta la violenza basata sul genere nei confronti delle donne sul luogo di lavoro, garantisca un uso maggiormente efficiente dei meccanismi a disposizione per far emergere tali violenze e prenda in considerazione l’ipotesi di elaborare nuovi meccanismi a tale riguardo

Le raccomandazioni delle Associazioni di Donne**

p. 22

Si raccomandano urgenti misure di prevenzione contro il sessismo e la misoginia in generale, e contro la violenza on line; si raccomanda l’introduzione di efficaci meccanismi di monitoraggio e di intervento sanzionatorio su comportamenti mediatici e comunicativi di ogni tipo che esprimano sessismo e visione stereotipata dei ruoli tra uomo e donna.

p. 26

Si raccomanda che il Governo non si limiti alle campagne mediatiche, ma che l’attività di sensibilizzazione sia centrata sulla prevenzione e sull’uguaglianza di genere, includendo iniziative formative di ogni specie, soprattutto rivolte alle persone giovani e ai/alle professionisti/e attivi sul tema.

È necessario che siano garantiti ai servizi di supporto specializzati di donne continui fondi per la sensibilizzazione e la prevenzione della violenza contro le donne (incluse le MGF).

Si raccomanda con urgenza che il governo italiano promuova e finanzi campagne di sensibilizzazione con particolare riferimento ai piani di intervento educativo dentro e fuori le scuole a partire dall’infanzia e per tutti gli ordini di scuola, tenendo conto anche dell’intersezionalità della dimensione del genere con la condizione di disabilità, la provenienza etnica, religiosa e l’orientamento sessuale, anche nei contesti LGBTQ e di forme di violenza come le MGF.

È improcrastinabile che la sensibilizzazione promuova piani in cui l’educazione alle differenze sia aspetto qualificante della scuola, valorizzando saperi e competenze che le associazioni e gli/le insegnanti hanno sviluppato nel corso degli anni.

p. 29

Si raccomanda con urgenza che la formazione con una prospettiva di genere per la prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne (comprese le MGF e le donne con disabilità) entri in modo continuativo e ripetuto nella formazione di base di tutte le professioni rilevanti (sanitarie, sociali, giudiziarie, forze dell’ordine), oltre che nei regolari aggiornamenti professionali.

Si raccomanda che i percorsi educativi e di formazione con una prospettiva di genere per la prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne (comprese le MGF e le donne con disabilità) diventino obbligatori e strutturati all’interno di tutti gli ordini e gradi di educazione/istruzione attraverso attività di: formazione/supervisione di dirigenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, di percorsi specifici all’interno dei curricula universitari (giurisprudenza, medicina, psicologia, studi sociali, comunicazione, insegnamento); si raccomanda la produzione di strumenti, materiali e libri di testo non discriminatori, che valorizzino la presenza e la partecipazione delle donne in ogni aspetto della vita pubblica, attenti a non riprodurre stereotipi di genere e un linguaggio sessista.

p. 30

Predisporre con urgenza – come previsto dal Piano 2017-2020 – la realizzazione di una mappatura qualitativa/quantitativa dei Centri presenti in Italia, con rilevazione della metodologia e dei dati sull’attività e risultati; è necessario potenziare le attività di analisi di rischio recidiva al fine di stabilire efficaci strategie di prevenzione di nuova violenza.

Per quanto riguarda i Centri/servizi per uomini maltrattanti si raccomanda di redigere delle Linee guida che pongano come finalità prioritaria del loro intervento la sicurezza delle donne e dei/lle minori e un approccio integrato con il Centro antiviolenza territoriale e che stabiliscano l’obbligo di formazione per gli operatori/trici adeguata agli obiettivi perseguiti dai centri.

p. 31

Si raccomanda con urgenza l’emanazione di una legge contro il sessismo nei media (pubblicità, stampa, social network, trasmissione televisiva, ecc.) entro la quale sia definito il significato di ‘messaggio sessista’ che preveda il meccanismo di denuncia/segnalazione con sanzioni amministrative e pecuniarie e l’istituzione di un osservatorio indipendente sul sessismo mediatico.

 

Protezione nella Convenzione di Istanbul

Le raccomandazioni del GREVIO*

(para 130) 

Il GREVIO sollecita le autorità italiane affinché offrano una risposta coordinata e multiagenzia a tutte le forme di violenza contro le donne e ne favoriscano l’attuazione sviluppando delle adeguate linee guida e formando il personale interessato. Questo tipo di strumenti dovrebbe essere basato su un forte coinvolgimento delle autorità locali e sulla partecipazione di tutti i soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative che difendono i diritti delle donne e combattono la violenza contro le donne.

(para 133) 

Il GREVIO esorta le autorità italiane a garantire una diffusione capillare delle informazioni sui servizi di sostegno e le misure legali a disposizione delle vittime di violenze domestiche e di altre forme di violenza contro le donne. Questo processo può essere attuato mediante misure come la diffusione di manifesti e opuscoli, oppure intensificando l’impegno per far sì che gli operatori e le operatrici delle istituzioni competenti adottino un approccio maggiormente propositivo in termini di informazione nei confronti delle vittime. Le informazioni fornite devono essere adeguate e accessibili alle vittime, comprese quelle di origine straniera o con disabilità. 

(para 151) 

Sulla base dei suggerimenti e proposte indicati precedentemente in questo rapporto in riferimento all’Articolo 8 della Convenzione di Istanbul, il GREVIO sollecita le autorità italiane affinché prendano le misure necessarie per:

a. potenziare la copertura e la capacità dei servizi specializzati in tutto il Paese in riferimento a tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione;

b. armonizzare l’erogazione dei servizi specializzati con gli standard definiti dalla convenzione, che richiedono un approccio basato sui diritti umani, fondato su una comprensione sensibile al genere della violenza contro le donne e mirato a prevenire la vittimizzazione secondaria, garantendo dunque il rispetto dei diritti umani delle vittime e la loro sicurezza e consentendo loro di rafforzare i propri diritti;

c. garantire un accesso paritario all’erogazione del servizio per tutte le vittime presenti sul territorio nazionale, a prescindere da elementi come il reddito;

d. garantire che l’erogazione dei servizi presti la dovuta attenzione alle esigenze specifiche dei gruppi di vittime che sono o potrebbero essere soggette a discriminazione intersezionale, come le donne con disabilità, nonché a quelle dei gruppi più difficili da raggiungere e dei bambini testimoni di violenze;

e. garantire la sostenibilità finanziaria e la continuità nell'erogazione del servizio. A tal fine, le autorità dovrebbero esaminare l’ipotesi di definire dei criteri più rigidi per l’accreditamento dei centri antiviolenza e/o delle case rifugi in base all'accordo Stato-Regioni del 2014, ottimizzando gli interventi ed i finanziamenti delle regioni in questo ambito.

(para 163)

Sulla base dei suggerimenti e proposte indicati nel presente rapporto in riferimento all’Articolo 31 della Convenzione di Istanbul, il GREVIO sollecita le autorità italiane affinché compiano maggiori sforzi per:

a. garantire livelli più elevati di sensibilizzazione tra i le figure professionali interessate, come gli assistenti sociali, gli operatori e operatrici del settore legale e sanitario e gli psicologi, sugli effetti dannosi subiti da bambini che assistono a scene di violenza domestica;

b. offrire ai bambini testimoni di violenze domestiche servizi di supporto adeguati e specifici per la loro età, fondati su una comprensione di genere della violenza contro le donne, tenendo in dovuta considerazione l’interesse migliore del bambino e includendo una procedura di valutazione del rischio. Il GREVIO invita le autorità italiane ad accelerare l'adozione del regolamento attuativo della Legge n. 4/2018 contenente misure di supporto per bambini orfani a causa di reati di violenza domestica.

(para 188)

Il GREVIO sollecita le autorità italiane affinché adottino le misure necessarie, comprese eventuali modifiche legislative, per garantire che i tribunali competenti abbiano il dovere di esaminare tutte le problematiche legate alla violenza contro le donne al momento di stabilire l'affidamento ed i diritti di visita, nonché di valutare se tale violenza legittimi una richiesta di limitazione dei diritti di affidamento e di visita. A tal fine, le autorità dovrebbero:

a. valutare modifiche legislative, per riconoscere in modo esplicito la necessità di tener conto degli episodi di violenza che rientrano nella Convenzione di Istanbul in sede di determinazione dell'affidamento e dei diritti di visita dei bambini;

 b. adottare misure che formalizzino un processo sistematico per l’analisi preliminare di casi inerenti all'affidamento o ai diritti di visita, al fine di stabilire se la violenza ha rappresentato un problema nella relazione e se è stata denunciata; 

c. indagare in modo puntuale su tutte le denunce di violenza, migliorando la collaborazione con i tribunali penali e gli altri organismi coinvolti, comprese, a titolo esemplificativo, le forze dell’ordine, le autorità sanitarie e scolastiche ed i servizi di supporto specializzati di sostegno alle donne; 

d. integrare procedure di valutazione del rischio in sede di determinazione dell'affidamento e dei diritti di visita, per tutelare l’interesse migliore del bambino; 

e. assicurarsi che i tribunali possano nominare solo operatori e operatrici, in particolare psicologi e psichiatri infantili, che abbiano dimestichezza con il tema della violenza contro le donne e le disposizioni della Convenzione di Istanbul, per offrire consulenza sui temi dell'affidamento e delle visite in situazioni di violenza contro le donne; 

f. vietare l’uso da parte dei consulenti tecnici, degli assistenti sociali e dei tribunali dei concetti legati alla “alienazione parentale”, o di qualsiasi altro approccio o principio, come il “friendly parent provision”-“buon genitore”, che tendono a considerare le madri che segnalano la violenza come “non collaborative” e “non adatte” a fare da genitore, incolpandole del cattivo rapporto tra il genitore violento ed il figlio; 

g. abbandonare la prassi che impone alla vittima e al figlio l’obbligo di prendere parte ad incontri congiunti con l’autore della violenza per raggiungere un accordo sull’ affidamento ed i diritti di visita, che equivale ad imporre una mediazione obbligatoria; 

h. inserire delle salvaguardie nelle procedure, come ad esempio offrire ai genitori degli appuntamenti separati e creare delle sale d’attesa separate nei tribunali, tenendo dunque conto dello squilibrio di potere tra la vittima e l’autore della violenza e prevenendo il rischio di ri-vittimizzazione; 

i. garantire un uso adeguato delle disposizioni di legge che consentono di ridurre, revocare e rendere soggetto a tutele il diritto all'affidamento e di visita dell’autore della violenza ogniqualvolta venga accertata una situazione di violenza e promuovere l'attribuzione dei diritti di affidamento e di visita in via provvisoria fin quando tutti gli episodi di violenza contro le donne segnalati non siano stati adeguatamente valutati. 

Queste misure dovrebbero essere accompagnate da un'adeguata formazione e dall’elaborazione di linee guida specialistiche, volte a sensibilizzare gli operatori e le operatrici interessati sugli effetti dannosi della violenza sui bambini, compresi quelli testimoni di episodi di violenza, e ad informarli sulle disposizioni della Convenzione di Istanbul in merito alla definizione dei diritti di affidamento e di visita. Tali linee guida dovrebbero sostituire le metodologie e le linee guida esistenti, che tendono a ridurre la violenza ad un conflitto, promuovendo la mediazione, senza tenere debitamente conto della violenza stessa, facendo ricorso a concetti discutibili come la “alienazione parentale”, che mette in primo piano il mantenimento del rapporto figlio-genitore a tutti i costi, al di là della violenza. I progressi in questo campo dovrebbero essere valutati tramite dati e analisi della giurisprudenza, che mostrino come i tribunali considerino gli episodi di violenza e come motivino le proprie decisioni in merito all'affidamento e ai diritti di visita.

(para 241)

Sottolineando innanzitutto che nei casi di violenza grave, l'arresto e la custodia cautelare dovrebbero rappresentare le principali soluzioni per proteggere le vittime in situazioni di immediato pericolo, il GREVIO sollecita le autorità italiane affinché:

a. rispettino il principio secondo cui i provvedimenti d’urgenza devono essere accessibili alle vittime di violenza domestica in tutte le sue manifestazioni, compresa la violenza psicologica, e che i provvedimenti d’urgenza: divieti, ingiunzioni e ordini di protezione, devono essere accessibili alle vittime di qualsiasi tipo di violenza contemplata dalla Convenzione di Istanbul, compresa la violenza psicologica e forme di violenza rese recentemente perseguibili come il matrimonio forzato;

b. garantiscano il potenziale di deterrenza delle misure cautelari, facendole rispettare in modo adeguato, garantendo una risposta tempestiva da parte degli enti istituzionali in caso di violazioni e garantendo che tali violazioni vengano adeguatamente punite;

c. modifichino la legislazione che subordina l’applicazione di una sanzione in caso di violazione degli ordini di protezione di natura civile alla denuncia della vittima;

d. garantiscano che i provvedimenti di ingiunzione vengano emessi in maniera rapida per scongiurare situazioni di imminente pericolo e che, ove necessario, gli ordini di ingiunzione e/o di protezione vengano emessi inaudita altera parte;

e. garantiscano che non si verifichino lacune nella protezione delle vittime dovute alla scadenza degli ordini di allontanamento, di ingiunzione o di protezione, adottando successive misure cautelari che possano essere applicate subito dopo;

f. mettano fine alle pratiche dei tribunali civili che assimilano la violenza a situazioni di conflitto e tentano di raggiungere accordi tra la vittima e l'autore della violenza invece di valutare le esigenze della vittima in termini di sicurezza;

g. migliorino e armonizzino le pratiche in materia di applicazione delle altre misure cautelari, come gli ammonimenti e l'arresto in flagranza di reato, attingendo dalle buone prassi esistenti e garantendo in ogni momento che tali misure tengano conto della scelta della vittima.

I progressi in questo ambito dovrebbero essere attentamente monitorati e analizzati, attraverso un'adeguata raccolta dei dati che enfatizzi, in particolare, il numero di misure cautelari (ordini di allontanamento, di protezione, di ingiunzione o ammonimenti) richieste e concesse, indipendentemente dal fatto che esse siano state adottate su richiesta di parte o per iniziativa delle autorità, dal motivo della loro mancata concessione, dal tipo di reato per cui sono state adottate, dal tempo medio trascorso prima della loro emissione, dalla loro durata, da quanto spesso sono state violate e dalle conseguenze delle eventuali violazioni. I risultati di questa attività di monitoraggio e analisi andrebbero resi pubblici.

(para 250) 

Il GREVIO esorta le autorità italiane a continuare ad adottare misure per:

a. garantire che le vittime ricevano le informazioni rilevanti ai fini della protezione propria e delle loro famiglie da intimidazioni, ritorsioni e vittimizzazione secondaria, a prescindere da una loro esplicita richiesta di ricevere tali informazioni, in particolare quando si verificano modifiche alle misure volte alla loro protezione;

b. favorire l'accesso delle vittime alle misure di protezione esistenti volte a tutelare la loro testimonianza nelle condizioni più adeguate, nello specifico sensibilizzando gli operatori e le operatrici interessati, in particolare la magistratura, sulla natura traumatica della violenza basata sul genere e sulle esigenze particolari delle vittime nelcorso dei procedimenti giudiziari, ed investendo nei mezzi materiali necessari, come leattrezzature informatiche o stanze protette all’interno dei palazzi di giustizia, per rendere tali meccanismi disponibili alle vittime in tutto il Paese;

c. mettere al centro dell'attenzione un approccio alla violenza contro le donne attento alle specificità di genere nell’ambito di tutte le nuove iniziative volte a creare e/o ampliare i servizi di sostegno e supporto per le donne vittime di reati durante i procedimenti giudiziari.

Le raccomandazioni delle Associazioni di Donne**

p 34

Definire con urgenza linee guida nazionali per la governance, che confermino la modalità di intervento multi-agenzia con il coordinamento da parte delle Associazioni che gestiscono Centri e delle case e che orientino la vittima verso i servizi dedicati e specializzati (Centri antiviolenza e case rifugio). 

Sviluppare e attuare in collaborazione con le associazioni di donne esperte sul tema e dei Centri antiviolenza e case rifugio azioni di formazione specifiche per i servizi generali, comprese competenze per individuare le donne con disabilità, in particolare con disabilità intellettiva o con difficoltà maggiori di comunicazione, vittime di violenza domestica e di protezione per evitare la vittimizzazione secondaria.

È necessario prescrivere a tutti i professionisti/e e servizi con cui la donna in situazione di violenza entra in contatto modalità standardizzate ed efficaci di comunicazione in ordine ai diritti attivabili e ai servizi di supporto, anche attraverso l’uso di modalità di comunicazione appropriate alle donne con disabilità intellettive o sensoriali.

È necessario che l’informativa offerta dall’autorità giudiziaria e dalle forze dell’ordine sia tempestiva, chiaramente comprensibile, anche per le donne con disabilità intellettiva o sensoriale attraverso l’uso di strumenti appropriati di comunicazione (formato easy-to-read, braille, lingua dei segni, ecc.) ed adeguata all’esercizio dei propri diritti, con specificazione dei diritti da esercitare, tempistica degli stessi, indicazione degli uffici e dei luoghi cui richiedere informazioni e deve essere accessibile in una lingua nota alla vittima

p. 36

Si raccomanda con urgenza la formazione permanente e approfondita del personale dei servizi di supporto generale in un’ottica di genere in collaborazione con le ONG di donne esperte sul tema e dei Centri antiviolenza. n È necessario lo stanziamento di risorse adeguate con criteri di distribuzione trasparenti ed attenti ai principi sanciti dalla Conv. Ist. per garantire alle donne vittime di violenza l’accesso ai servizi specializzati.

p. 38

È urgente rivedere e adeguare i meccanismi di finanziamento pubblici, garantendo su tutto il territorio italiano una presenza di Case rifugio sufficiente in linea con i parametri internazionali, privilegiando quelle che possono con sicurezza garantire la qualità dei servizi e la loro competenza di genere e sui diritti umani, oltre alla qualità professionale. Devono essere definite specifiche voci nei bilanci per il loro finanziamento. 

È necessario garantire la continuità delle prestazioni erogate alle vittime da servizi specializzati di ONG di donne, per permettere agli stessi di operare conformemente agli standard internazionali e nazionali in materia di diritti umani, con meccanismi di imputazione delle responsabilità pubbliche rispetto al sostegno e alla protezione forniti alle donne vittime di violenza.

È urgente rendere omogenee le leggi regionali e i relativi regolamenti in tema di procedure per l’acceso e l’ospitalità nelle Case rifugio delle donne vittime di violenza, indipendentemente da questioni di reddito delle stesse.

p.40

È urgente una formazione capillare a tutti i soggetti che entrano in contatto con la violenza sessuale ed in particolare a coloro che devono garantire alla vittima un procedimento scevro di vittimizzazione secondaria, in particolare per le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie. n È necessaria una campagna di sensibilizzazione sulla violenza sessuale, sugli stereotipi che alimentano la vittimizzazione secondaria a tutti i livelli.

p. 41

È urgentissimo e fondamentale menzionare espressamente nel codice civile la violenza intra-familiare come causa di esclusione di affidamento condiviso e la violenza assistita come causa di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale.

È importante introdurre percorsi costanti di formazioni obbligatorie sulla violenza assistita e di genere agli operatori/trici sociali, sanitari e di giustizia.

p. 64

È urgente e necessario rendere più celeri i tempi delle indagini anche nella prospettiva di una pronta ed efficace applicazione di misure di protezione.

 

Punizione nella Convenzione di Istanbul

Le raccomandazioni del GREVIO*

(para 172) 

Il GREVIO sollecita le autorità italiane affinché adottino misure per colmare il vuoto legislativo dovuto all'assenza di rimedi civili nei confronti delle autorità statali, siano esse giudiziarie o istituzionali, che non abbiano rispettato il proprio dovere ad assumere le necessarie misure preventive o protettive adeguate nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri, come previsto dai requisiti dell’Articolo 29, paragrafo 2 della Convenzione di Istanbul. 

(para 179)

Il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane ad adottare ulteriori misure per:

  1. agevolare l'accesso delle vittime al risarcimento nei procedimenti civili e penali e ad garantire che tale risarcimento sia prontamente riconosciuto e proporzionato alla gravità del danno subito; 
  2. elaborare criteri per garantire una quantificazione armonizzata dei danni subiti dalla vittima, compresi in particolare i danni morali;
  3. agevolare l'accesso delle vittime al risarcimento statale, garantire che tale risarcimento sia adeguato secondo i requisiti dell’Articolo 30, comma 2 della Convenzione di Istanbul, che sia riconosciuto entro un lasso di tempo ragionevole, come previsto dall’Articolo 30, comma 3 della Convenzione, e che sia idoneo a soddisfare le vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione che abbiano subito gravi lesioni personali o danni alla salute.

(para 205) 

Il GREVIO esorta le autorità italiane ad adottare ulteriori misure per:

a. smontare il concetto tradizionale secondo cui l’onore e il prestigio di un uomo o della famiglia sono intrinsecamente legati al comportamento o al presunto comportamento delle donne ad esso relazionate, che si basa su atteggiamenti patriarcali e serve a controllare le donne e a limitare la loro autonomia personale; 

b. garantire, anche attraverso la formazione degli operatori e delle operatrici giudiziari ed il monitoraggio delle prassi giudiziarie, che per nessun motivo le asserzioni secondo cui la vittima abbia trasgredito norme culturali, religiose, sociali o tradizionali, gli usi o l’“onore” possano tradursi in riduzioni di pena nella pratica giudiziaria.

(para 217)

Il GREVIO esorta le autorità italiane a continuare ad adottare misure per garantire che le vittime vengano ascoltate senza ritardo da funzionari delle forze dell’ordine specificamente formati, e che le forze dell’ordine stesse che si trovino a gestire casi di violenza contro le donne condividano un approccio di genere sulla violenza contro le donne e pongano l'accento sulla sicurezza ed i diritti umani delle donne e dei loro figli.

(para 225)

Il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane a: 

a. dar seguito al proprio impegno per consentire una rapida gestione delle indagini e dei procedimenti penali nei casi di violenza basata sul genere, garantendo al tempo stesso che le misure adottate a tal fine siano supportate da adeguati finanziamenti; 

b. affermare la responsabilità degli autori di violenze e perseguire la giustizia penale per tutte le forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul; 

c. garantire che la condanna in casi di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, sia commisurata alla gravità del reato e che rispetti la funzione deterrente della pena.

I progressi in questo ambito dovrebbero essere misurati tramite dati adeguati e supportati da analisi della gestione dei casi penali da parte delle forze dell’ordine, dei pubblici ministeri e dei tribunali al fine di individuare i punti di criticità e le eventuali lacune nella risposta istituzionale alla violenza contro le donne.

(para 241)

Sottolineando innanzitutto che nei casi di violenza grave, l'arresto e la custodia cautelare dovrebbero rappresentare le principali soluzioni per proteggere le vittime in situazioni di immediato pericolo, il GREVIO sollecita le autorità italiane affinché:

a. rispettino il principio secondo cui i provvedimenti d’urgenza devono essere accessibili alle vittime di violenza domestica in tutte le sue manifestazioni, compresa la violenza psicologica, e che i provvedimenti d’urgenza: divieti, ingiunzioni e ordini di protezione, devono essere accessibili alle vittime di qualsiasi tipo di violenza contemplata dalla Convenzione di Istanbul, compresa la violenza psicologica e forme di violenza rese recentemente perseguibili come il matrimonio forzato;

b. garantiscano il potenziale di deterrenza delle misure cautelari, facendole rispettare in modo adeguato, garantendo una risposta tempestiva da parte degli enti istituzionali in caso di violazioni e garantendo che tali violazioni vengano adeguatamente punite;

c. modifichino la legislazione che subordina l’applicazione di una sanzione in caso di violazione degli ordini di protezione di natura civile alla denuncia della vittima;

d. garantiscano che i provvedimenti di ingiunzione vengano emessi in maniera rapida per scongiurare situazioni di imminente pericolo e che, ove necessario, gli ordini di ingiunzione e/o di protezione vengano emessi inaudita altera parte;

e. garantiscano che non si verifichino lacune nella protezione delle vittime dovute alla scadenza degli ordini di allontanamento, di ingiunzione o di protezione, adottando successive misure cautelari che possano essere applicate subito dopo;

f. mettano fine alle pratiche dei tribunali civili che assimilano la violenza a situazioni di conflitto e tentano di raggiungere accordi tra la vittima e l'autore della violenza invece di valutare le esigenze della vittima in termini di sicurezza;

g. migliorino e armonizzino le pratiche in materia di applicazione delle altre misure cautelari, come gli ammonimenti e l'arresto in flagranza di reato, attingendo dalle buone prassi esistenti e garantendo in ogni momento che tali misure tengano conto della scelta della vittima.

I progressi in questo ambito dovrebbero essere attentamente monitorati e analizzati, attraverso un'adeguata raccolta dei dati che enfatizzi, in particolare, il numero di misure cautelari (ordini di allontanamento, di protezione, di ingiunzione o ammonimenti) richieste e concesse, indipendentemente dal fatto che esse siano state adottate su richiesta di parte o per iniziativa delle autorità, dal motivo della loro mancata concessione, dal tipo di reato per cui sono state adottate, dal tempo medio trascorso prima della loro emissione, dalla loro durata, da quanto spesso sono state violate e dalle conseguenze delle eventuali violazioni. I risultati di questa attività di monitoraggio e analisi andrebbero resi pubblici.

Le raccomandazioni delle Associazioni di Donne**

p.45

Si chiede l’urgente introduzione di previsioni legislative che consentano di promuovere un’azione risarcitoria senza preclusioni, sia nei confronti dei/lle magistrati/e, sia verso altri pubblici ufficiali o incaricati/e di pubblico servizio dalla cui attività siano conseguiti danni alla parte offesa.

Si raccomanda un’ampia formazione e diffusione del meccanismo di responsabilità previsto dalla Conv. Ist.

p. 47

Si raccomanda la possibilità di chiedere un risarcimento dei danni subiti anche nell’ambito dei procedimenti di separazione e/o di affido figli/e.

È urgente stabilire parametri oggettivi e uniformi per la quantificazione del risarcimento del danno morale in sede penale ed incentivare la determinazione del danno in quella sede senza costringere la donna ad attivare altri giudizi.

È necessario prevedere un risarcimento sussidiario a carico dello Stato per tutte le forme accertate di violenza contemplate nella Conv. Ist.

È urgente aumentare gli importi di indennizzo.

p. 64

È urgente e necessario prevedere procedure istituzionalizzate e organizzate di confronto fra tutti gli operatori/trici interessati all’applicazione della Conv.Istanbul al fine di rendere possibile una tempestiva ed efficace valutazione del rischio, anche per le donne con disabilità e con difficoltà maggiori di comunicazione.

È urgente e necessario rendere più celeri i tempi delle indagini anche nella prospettiva di una pronta ed efficace applicazione di misure di protezione.

È urgente e necessario prevedere la formazione specifica e specializzata per tutti gli operatori/trici (magistratura, forze dell’ordine, avvocatura, ambito psico-sociale) sui contenuti della Convezione di Istanbul, compresa la formazione volta ad eliminare gli stereotipi di genere nel settore giudiziario che impediscono l’accesso alla giustizia e la formazione sull’uso di modalità di comunicazione alternative appropriate.

È urgente e necessario estendere il diritto all’informazione alla persona offesa in tutti i casi di scarcerazione, di modifica o decorso della misura, compreso l’iter di riesame della stessa, e ampliare l’informazione alla persona offesa anche del procedimento di esecuzione della sentenza.

 

Cos'è la violenza nella Convenzione di istanbul?

Le raccomandazioni del GREVIO*

(para. 19)

Al fine di incoraggiare le vittime a denunciare la violenza domestica contro le donne e di esortare la società a condannare tale tipo di violenza in quanto forma di discriminazione nei confronti delle donne e di violazione dei loro diritti umani, il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane affinché garantiscano un’applicazione delle disposizioni di legge sul reato di maltrattamento in famiglia, che sia sensibile alla connotazione di genere della violenza domestica sulle donne e non sia ostacolata da una visione stereotipica delle donne e degli episodi di violenza. Delle misure che si muovano in questa direzione dovrebbero tener conto delle proposte e dei suggerimenti indicati nel rapporto sulla formazione (Articolo 15 della Convenzione di Istanbul) e della necessità di garantire una risposta alla violenza adeguata e tempestiva da parte degli enti istituzionali (Articolo 50 della Convenzione di Istanbul).

Le raccomandazioni delle Associazioni di Donne**

p. 18

Va premesso che nella legislazione italiana non sono previsti reati specificamente espressivi della violenza di genere contro le donne: per es. il delitto di maltrattamenti non prevede un rilevamento distinto per tipo di violenza fisica/psicologica/economica, comprende anche violenze non di genere e violenze che si realizzano in ambiti lavorativo, sportivo scolastico; così come lo stalking comprende p.e. atti persecutori di ambito condominiale e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro non sono contemplate. Da questo consegue che per individuare i casi riconducibili alla violenza contro le donne non è possibile fare solo riferimento al tipo di reato.

p. 19

Per il femminicidio si dovrebbe partire da una definizione appropriata e condivisa, che analizzi anche le sentenze, le condanne e le dinamiche che hanno portato al delitto evidenziando le responsabilità istituzionali nei casi in cui la donna o il suo contesto abbiano dato segnali di rischio

 

Cos'è la violenza nella Convenzione di istanbul?

Le raccomandazioni del GREVIO*

(para. 44)

Il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane a proseguire il loro impegno per:

a. aumentare gli sforzi per condurre analisi comparate indipendenti delle leggi e delle politiche in vigore a livello locale in materia di violenza contro le donne, con particolare attenzione all’individuazione di pratiche promettenti che possano essere raccomandate in tutta Italia, e di promuovere tale impegno a livello nazionale e regionale;

b. elaborare e attuare delle politiche globali e olistiche per affrontare la violenza contro le donne in tutte le sue forme e manifestazioni, con particolare riferimento alla violenza sessuale, le molestie sessuali, il matrimonio forzato, la sterilizzazione e l'aborto forzato, nonché contro reati commessi contro le donne in nome del cosiddetto onore;

c. armonizzare e monitorare l’attuazione a livello regionale/locale di politiche e misurevolte a prevenire e combattere la violenza contro le donne;

d. migliorare il coordinamento tra governo nazionale e regionale/locale nell’attuazione delle politiche volte a prevenire e combattere la violenza contro le donne e rafforzare la cooperazione con le autorità regionali/locali nell’ambito della strutturazione amministrativa dell’organismo nazionale di coordinamento. Tali sforzi dovrebbero essere sostenuti dallo stanziamento di adeguate risorse finanziarie e dalla promozione delle migliori pratiche.

(para. 59)

Il GREVIO esorta vivamente le autorità italiane a:

a. rafforzare il sostegno e il riconoscimento alle ONG indipendenti di donne, riconoscendo il valore e la competenza che apportano in termini di approccio di genere alla violenza contro le donne e di favorire la fiducia delle vittime e di promuovere i loro diritti umani;

b. rafforzare il quadro istituzionale e locale in termini di consultazione e cooperazione con le ONG di donne per progettare, monitorare, valutare e attuare misure e politiche volte a prevenire e combattere la violenza contro le donne, anche all’interno del sistema di asilo; Il tutto garantendo al contempo che le organizzazioni non governative che si occupano delle vittime, dei loro figli e di chi ha compiuto la violenza, adottino un approccio comune alla violenza, basato sui principi e le disposizioni della Convenzione di Istanbul.

Le raccomandazioni delle Associazioni di Donne**

p. 16

È urgente intervenire per migliorare il coordinamento e la coerenza tra interventi nazionali e regionali, coinvolgendo le associazioni di donne che offrono servizi specialistici, con allocazione di risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate e stabili nel tempo per un’attuazione sistematica ed efficace delle azioni, il monitoraggio e la valutazione del loro impatto.

È prioritario garantire la trasparenza delle informazioni e verificare gli standard dei servizi, favorendo quelli gestiti da ONG e associazioni di vario tipo di donne con pluriennale esperienza e competenza, evitando la distribuzione “a pioggia” delle risorse disponibili a soggetti non in linea con i principi della Conv. Ist.

p. 17

È necessario costituire un organismo permanente e indipendente a cui assegnare i compiti specifici di coordinamento, attuazione, monitoraggio e valutazione scientifica delle politiche e delle misure per prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della Convenzione.

 

Articolo 48

Le raccomandazioni del GREVIO*

(para 188)

Il GREVIO sollecita le autorità italiane affinché adottino le misure necessarie, comprese eventuali modifiche legislative, per garantire che i tribunali competenti abbiano il dovere di esaminare tutte le problematiche legate alla violenza contro le donne al momento di stabilire l'affidamento ed i diritti di visita, nonché di valutare se tale violenza legittimi una richiesta di limitazione dei diritti di affidamento e di visita. A tal fine, le autorità dovrebbero:

  • [...] Abbandonare la prassi che impone alla vittima e al figlio l’obbligo di prendere parte ad incontri congiunti con l’autore della violenza per raggiungere un accordo sull’affidamento ed i diritti di visita, che equivale ad imporre una mediazione obbligatoria; [...]

Queste misure dovrebbero essere accompagnate da un'adeguata formazione e dall’elaborazione di linee guida specialistiche, volte a sensibilizzare gli operatori e le operatrici interessati sugli effetti dannosi della violenza sui bambini, compresi quelli testimoni di episodi di violenza, e ad informarli sulle disposizioni della Convenzione di Istanbul in merito alla definizione dei diritti di affidamento e di visita. Tali linee guida dovrebbero sostituire le metodologie e le linee guida esistenti, che tendono a ridurre la violenza ad un conflitto, promuovendo la mediazione, senza tenere debitamente conto della violenza stessa, facendo ricorso a concetti discutibili come la “alienazione parentale”, che mette in primo piano il mantenimento del rapporto figlio-genitore a tutti i costi, al di là della violenza. I progressi in questo campo dovrebbero essere valutati tramite dati e analisi della giurisprudenza, che mostrino come i tribunali considerino gli episodi di violenza e come motivino le proprie decisioni in merito all'affidamento e ai diritti di visita.

(para 208) 

Nella legislazione penale e civile italiana, non esistono metodi alternativi di risoluzione dei conflitti che possano contravvenire all’obbligo di proibire tali metodi in relazione a tutte le forme di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione. 

(para 209)

Ciononostante, come già dettagliatamente illustrato in riferimento all’Articolo 31 della Convenzione, il GREVIO ha riscontrato che nell’ambito dei processi per l’affidamento dei figli, le vittime sono di fatto spesso sottoposte a procedure di mediazione, in violazione di quanto prescritto dall’Articolo 48 della Convenzione. Questo elemento è supportato da una ricerca recente nel settore, che ha mostrato come i operatori e operatrici non siano riusciti ad individuare e classificare la violenza domestica e la abbiano etichettata come conflitto. La “coppia di genitori” è stata dissociata dalla “coppia di coniugi” e perciò la mediazione è diventata una prassi, che ignora la violenza e secondo cui essa non è una problematica riguardante la sfera genitoriale. La differenza di trattamento riservata alle madri abusate e ai padri violenti negli esiti delle mediazioni è stata centrale [per i ritrovamenti di questo studio]... Durante la mediazione, la responsabilità della violenza e delle conseguenze è stata attribuita a entrambi i genitori. Le donne ed i bambini sono stati incolpati per le azioni degli autori di violenza e sono stati oggetto di una vittimizzazione secondaria, dato che il modello di potere e controllo del perpetratore è proseguito. Le considerazioni relative al “miglior interesse” mettono in primo piano il mantenimento del rapporto perpetratore/figlio, e questo significa che è stata data la priorità ai “diritti del trasgressore” rispetto alla sicurezza della vittima... Di conseguenza, le vittime di violenza domestica sono risultate molto svantaggiate nel corso della mediazione, e questa procedura ha portato a sentenze che hanno esposto loro ed i propri figli al rischio di ulteriori abusi. Inoltre, i operatori e operatrici non erano a conoscenza o non hanno applicato la Convenzione di Istanbul.

(para 212) 

Le proposte ed i suggerimenti del GREVIO in merito alle misure che le autorità dovrebbero urgentemente adottare in quest’ambito sono illustrate precedentemente, in riferimento all’Articolo 6 e all’Articolo 31 della Convenzione.

Le raccomandazioni delle Associazioni di Donne**

pp. 42-43

Al momento dell’udienza poi si impone un confronto tra la vittima e il violento, dove il/la giudice cerca di trovare una soluzione tra le posizioni delle due parti, valutando la possibilità di ottenere dal violento un suo allontanamento spontaneo dall’abitazione. Così spesso si risolve la controversia, con una forma di “mediazione del conflitto” operata personalmente dai/lle giudici – che non sono mediatori! – e di cui non viene nemmeno dato riscontro in verbale anche perché non lo si riconosce come attività di mediazione o conciliazione, in contrasto con le disposizioni e cautele previste dell’art. 48 Conv. Ist.

p. 44

Si raccomanda l’adozione di ordini di allontanamento e protezione inaudita altera parte per tutti i casi di violenza contemplati dalla Conv. Ist. con assoluto divieto di ogni tentativo di mediazione e/o conciliazione

p. 48

I padri accusati di aver agito violenza domestica hanno la stessa probabilità dei padri non violenti di ottenere l’affidamento dei figli/e, poiché si dà scarso valore alla violenza agita in ambito domestico, pronosticando che nel futuro saranno superate queste problematiche (con sottovalutazione dei potenziali pericoli sia per le madri che per i figli/e nella futura gestione dei rapporti), nell’idea che la figura paterna non possa mai venir meno. Spesso inoltre non si individua il pericolo che questo genitore rappresenta e si attua una forma occulta di mediazione e/o conciliazione, davanti ai/le giudici o ai servizi sociali, tesa a trovare comunque un accordo sui diritti e tempi di incontro tra il padre violento e i minori, ed a definire consensualmente il procedimento di separazione. In questo modo si obbliga, implicitamente, la donna a definire il procedimento con una conciliazione, denegando giustizia anche nei casi in cui sia espressamente richiesta l’adozione di provvedimenti giudiziali, con implicita violazione del divieto di mediazione obbligatoria previsto all’art. 48 della Convenzione. 

pp. 52-53 

Si raccomanda la menzione specifica della “violenza domestica e violenza assistita” come requisito per definire la contrarietà all’interesse del minore al fine dell’adozione di provvedimenti di affido esclusivo e provvedimenti di limitazione/decadenza della responsabilità genitoriale.

Si raccomanda la considerazione della rilevanza dei provvedimenti di ammonimento, misure cautelari, sentenza condanna penale ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al punto a); nonché l’obbligo di motivare per il giudicante. 

È urgente l’introduzione del divieto assoluto di prevedere la mediazione diretta od occulta in presenza dei provvedimenti di cui al punto b).

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*Rapporto di Valutazione (di Base) del GREVIO
sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

**L'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Il Rapporto delle associazioni di donne